Novel food: definizione, quadro regolatorio e iter autorizzativo in Ue

17 Luglio 2019

Secondo le norme Ue qualsiasi cibo non consumato "in modo significativo" prima del maggio 1997 è da considerarsi “novel food”, categoria che comprende nuovi alimenti, alimenti da nuove fonti, nuove sostanze utilizzate nei prodotti alimentari, nonché nuove modalità e tecnologie per la produzione di essi.

Vi rientrano, per esempio, gli oli ricchi di acidi grassi omega-3 derivati dal krill, i semi di chia, gli alimenti a base di alghe piuttosto che gli insetti. Gli “alimenti tradizionali” sono un sottoinsieme dei nuovi alimenti: la definizione si riferisce a cibi che vengono consumati per tradizione in qualsiasi luogo fuori dall'Europa.

Quadro europeo

Nel novembre 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un nuovo regolamento (2015/2283) che abroga quello precedente regolamento e che sui nuovi alimenti introduce una procedura di valutazione e di autorizzazione centralizzata che rende più efficiente il processo nel suo insieme. Dal 1° gennaio 2018 responsabile dell’autorizzazione dei nuovi alimenti è la Commissione europea che, all’interno della procedura, può anche chiedere all'Efsa di effettuare una valutazione scientifica dei rischi per stabilirne la sicurezza. In merito alla notifica degli alimenti tradizionali provenienti da Paesi terzi, il nuovo regolamento semplifica il processo di autorizzazione richiedendo prove della sicurezza d’impiego per un periodo di 25 anni in almeno un Paese extraeuropeo. La notifica viene inviata alla Commissione europea e poi inoltrata a tutti gli Stati membri e all'Efsa che possono presentare obiezioni circa la sicurezza dell'immissione sul mercato dell’alimento tradizionale notificato entro quattro mesi dal ricevimento di una notifica valida.

Il ruolo dell’Efsa

Sin da quando il nuovo regolamento Ue è entrato in vigore nel gennaio 2018, la procedura di valutazione scientifica dei rischi concernente l’autorizzazione di un nuovo alimento è stata centralizzata. L'Efsa esegue le eventuali valutazioni dei rischi legati alla sicurezza di un nuovo alimento su richiesta della Commissione europea e sulla base della documentazione presentata dai richiedenti. Essa deve includere dati sulla composizione e sulle caratteristiche nutrizionali, tossicologiche e allergeniche del nuovo alimento, nonché informazioni sul processo produttivo, sugli impieghi e livelli di utilizzo proposti. Non è l'Efsa che decide se un alimento sia da considerare “nuovo alimento” o “alimento tradizionale” da Paese terzo; ciò spetta ai gestori Ue del rischio. Parimenti i gestori del rischio decidono se un nuovo alimento o un alimento tradizionale proveniente da un Paese terzo possa essere immesso sul mercato dell'Unione europea, e quali debbano esserne le condizioni d'uso.

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