Si ricorda che, secondo le disposizioni vigenti, si definiscono integratori alimentari “i prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.
L’immissione in commercio degli integratori alimentari è subordinata alla procedura elettronica di verifica dell’etichetta da parte del Ministero della salute. Se conclusa positivamente questa procedura, i prodotti vengono inseriti, con uno specifico codice, nel Registro degli integratori alimentari, periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito del Ministero della salute.
Una sostanza, per poter essere usata in un integratore alimentare, deve aver fatto registrare in ambito Ue un pregresso consumo significativo, antecedente al maggio 1997, come prova di sicurezza. Se non ricorre tale condizione, la sostanza si configura come un nuovo ingrediente, i cosiddetti “novel food”, o un nuovo prodotto alimentare e, pertanto, un eventuale impiego anche nel solo settore degli integratori richiede una preventiva autorizzazione a livello comunitario.