Papaver somniferum L. tintura inserito nella tabella dei medicinali

08 Settembre 2020

 

Lo scorso 10 agosto il Ministero della Salute ha emesso un decreto andando ad aggiornare le tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, è stato inserito nella Tabella I il Papaver somniferum L. pianta e nella tabella dei medicinali, sezione A, il Papaver somniferum L. tintura.

Il Papaver somniferum, meglio conosciuto come “papavero da oppio”, è un’erbacea appartenente alla famiglia delle Papaveraceae ed è originario della Turchia. La denominazione scientifica deriva dalla parola latina somnia, “sonno”, mentre “oppio”, termine che fa riferimento alla linfa della pianta, è di origine greca e significa “succo”.

La ragione del suo largo impiego a scopo terapeutico è da ricercare negli alcaloidi prodotti dalla pianta, dei componenti attivi in grado di dare sollievo al paziente quando nessun’altra sostanza sembra funzionare.

Pare verosimile che, prima della decisione ministeriale, né il Papaver somniferum L. pianta, né il Papaver somniferum L. tintura fossero compresi nelle tabelle delle sostanze stupefacenti, a eccezione della paglia di papavero, esclusi i semi, inserita invece in Tabella I come materiale derivante dal papavero da oppio, contenente circa il 3% di alcaloidi, così come i suoi estratti e concentrati.

La motivazione dell’inserimento nella tabella dei medicinali della tintura di Papaver somniferum L. risiederebbe principalmente in una richiesta proveniente dall’Aifa, impegnata nell’immissione in commercio del nuovo medicinale Dropizole 10 mg/ml gocce orali, ancora in fase di autorizzazione.

La collocazione nella tabella dei medicinali, sezione A, della tintura di Papaver somniferum L., in quanto sostanza analgesica oppiacea naturale, prevede un regime di fornitura con prescrizione medica tramite Ricetta ministeriale a ricalco (Rmr) per un solo dosaggio, la cui validità massima è di trenta giorni escluso il giorno di rilascio.

La composizione quali/quantitativa in principio attivo prevede che «1 ml di liquido per uso orale contiene 1 ml di tintura di Papaver somniferum L., succus siccus (oppio grezzo) corrispondente a 10 mg di morfina», ed è particolarmente indicata per il trattamento sintomatico della diarrea grave nell’adulto, quando l’uso di altri trattamenti antidiarroici non ha ottenuto un effetto sufficiente.

Una situazione del tutto inversa interessa, invece, il contesto americano, ove, in base al Controlled Substances Act del 1970, il Papaver somniferum - insieme alla “paglia di papavero” e al “concentrato di paglia di papavero” - è considerato una sostanza del Programma II, inserita nella stessa categoria del metadone e del fentanil - sostanze che hanno un alto potenziale di abuso e di grave dipendenza psicologica o fisica e che sono, non a caso, la prole chimica dell’oppio. Qui, a meno che non siano dispensati da un medico ufficiale, sono tecnicamente illegali sia da possedere che da impiegare come farmaci.

Non si esclude di certo che, per via del possibile duplice impiego di questa pianta per la produzione di oppio e di semi edibili, un vero fiore all’occhiello per la pasticceria, tale situazione abbia da sempre creato non pochi problemi ai legislatori.

In Italia, per esempio, per quanto riguarda la coltivazione, è bene ricordare che il nostro Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevede all’art. 26 che, salva l’autorizzazione del Ministero a istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca alla coltivazione della piante indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici, «è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa Indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo».

Teoricamente, i semi sono legali in Europa, come anche negli Stati Uniti, dal momento che, di fatto, gli alcaloidi non si trovano nel grano e, in ogni caso, non vengono prodotti fino a quando il fiore non è maturo; soltanto le piante adulte sono in grado di generare il lattice contenente gli alcaloidi quali la morfina, la codeina, la tebaina o la narcotina.

In particolare, gli Stati Uniti hanno alle spalle una storia alquanto burrascosa in merito. La strategia più semplice adottata per vietare l’oppio e tutti i suoi derivati ​​sarebbe stata quella di vietare agli americani di coltivare i papaveri del tutto ed è esattamente ciò che l’Opium Poppy Control Act del 1942 ha tentato di applicare senza però ottenere risultati concreti.

Non dissimilmente dal Testo Unico italiano, la coltivazione era infatti possibile solo per chi avesse ottenuto la licenza ed esclusivamente per fini terapeutici o scientifici. Gli agricoltori che coltivavano semi di papavero a scopo alimentare, per la maggior parte in California, si ponevano ostili a tale disposizione, in quanto qui la normativa era ben differente. La coltivazione era infatti possibile purché si dimostrasse di avere una morale sufficientemente adeguata a tale mansione.

Non stupisce affatto che una simile situazione portò a una serie di proteste addirittura soprannominate “Ribellione dei papaveri”. I funzionari furono costretti a rilasciare permessi specifici per gli agricoltori che coltivavano i semi come coltura alimentare fino all’abrogazione dell’atto, avvenuta nel 1970. Pertanto, la distinzione tra la sua legalità come droga e come decorazione culinaria o estetica rimane tutt’ora tale.

La decisione ministeriale porta sicuramente a supporre un atteggiamento costruttivo da parte della legge italiana di affrontare anche tematiche che non sempre giungono a soluzioni chiare e soddisfacenti, in particolar modo sotto il profilo della tutela della salute.

Valentina Faziani, Regulatory affairs specialist, Imola (Bo)

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